Statuto

Statuto Asd Progetto Intesa All Camp

 

Articolo 1 – E’ costituita un’Associazione denominata “PROGETTO INTESA ALL CAMP” Associazione sportiva dilettantistica”, in breve, “PROGETTO INTESA ALL CAMP a.s.d. (di qui in avanti denominata, alternativamente, “Associazione” oppure “PROGETTO INTESA”) con sede in Strada Statale 63 nr. 164, Gualtieri (RE).

La modifica della sede dell’interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria: la relativa delibera potrà pertanto essere assunta con Delibera dell’Assemblea ordinaria dei socie e la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione finanziaria ed agli Enti presso i cui registri il sodalizio risulta iscritto.

Articolo 2 – IL PROGETTO INTESA si ispira al principio di democrazia interna e si affilia alle Federazioni, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI che siano più confacenti alle proprie finalità ed attività. L’ associazione si impegna incondizionatamente a conformarsi alle norme e direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate o degli Enti di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi, anche in merito alle previsioni di giustizia sportiva.

Articolo 3 – IL PROGETTO INTESA non ha scopo di lucro. Lo scopo sociale che si propone è quello della diffusione e dello svolgimento di attività sportive dilettantistiche, inclusa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive a favore di associati e di terzi.

Per lo svolgimento delle suddette finalità, l’associazione potrà:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, in particolare nel settore del calcio, della pallavolo e del tennis;
  2. organizzare gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  3. partecipare attivamente alla programmazione e gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  4. gestore corsi di qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti locali, regionali e statali, pubblici e privati;
  5. gestire, in convenzione con Enti locali, immobili ed impianti sportivi adibiti a palestre e strutture sportive.

L’associazione potrà inoltre:

  • allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive, culturali e ricreative;
  • effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
  • esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento nel rispetto dei vincoli e degli adempimenti previsti da nostro ordinamento;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale;
  • realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziaria (con espressa esclusione di operazioni finanziarie nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 4 – la durata del PROGETTO INTESA è fissata sino al 31/12/2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

Articolo 5 – Il PROGETTO INTESA si costituisce con una base sociale la più vasta possibile. Possono essere soci individuali quanti sono interessati a partecipare alle attività associative ed accettano le norme del presente Statuto, impegnandosi a contribuire alle spese dell’associazione versando le quote di adesione ed il contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci collettivi le organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono finalità ed attività coerenti con gli scopi associativi e compatibili con le attività organizzate dall’organizzazione.

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 6 – Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri ed hanno diritto ad uno ed un solo voto, indipendentemente dalla misura della partecipazione alla vita dell’associazione, dalla sua qualifica, dalla misura del contributo versato e da qualsiasi altro elemento distintivo del suo rapporto associativo.

La partecipazione di persone giuridiche senza scopo di lucro all’Associazione è ammessa al pari della partecipazione delle persone fisiche. La domanda di associazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente o da altro soggetto a ciò delegato.

Per i minorenni, la domanda di associazione è compilata con i dati dell’associato ma deve essere sottoscritta (anche) da un genitore che lo rappresenterà all’interno dell’associazione nell’esercizio dei diritti e doveri di socio. L’associazione contempla diverse categorie di soci, pur riconoscendo sempre i medesimi diritti e doveri:

  1. Soci atleti, cioè coloro che svolgono attività sportiva per i colori sociali che debbono essere tesserati alle competenti federazioni;
  2. Soci ordinari, ossia coloro che pur non svolgendo attività sportiva collaborano o desiderano collaborare con la propria opera volontaria al raggiungimento degli scopi sociali;
  3. Soci sostenitori, se ed in quanto sia stata deliberata l’istituzione di una quota associativa differenziata per quanti intendono sostenere le attività con un contributo annuo più cospicuo;
  4. Soci collettivi senza scopo di lucro che ne facciano richiesta, previa verifica del possesso dei requisiti previsti;
  5. Soci fondatori, ossia quelli risultanti nell’atto costitutivo dell’associazione.
  6. L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare di conferire il titolo di Benemeriti a quanti si siano distinti per particolari benemerenze a favore dell’associazione o per poter dare lustro od evidenza all’attività dell’associazione. I Benemeriti non assumono qualifica di soci con i connessi diritti e doveri, salva loro diversa volontà.

Articolo 7- La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile, non può essere in alcun caso stabilita una partecipazione a carattere temporaneo alla vita associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

La dichiarazione di recesso del socio dovrà essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dalla data di sua ricezione.

Il provvedimento di esclusione viene proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 6 (sei) mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, previo sollecito, anche collettivo, di versamento ai soci;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Se si tratta di Associati atleti il provvedimento dovrà essere comunicato alla federazione competente.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, fatta eccezione per quelle determinate dalla morosità del socio, debbono essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L’associato escluso o dichiarato decaduto ha tempo 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per poter fare ricorso secondo le modalità previste dall’art.23.

Gli associati receduti, decaduti o esclusi non hanno diritto al rimborso – neppure parziale – dei contributi a qualunque titolo versati dall’associazione, così come gli eredi degli associati deceduti non possono vantare alcun diritto e pretesa sulle quote versate dall’associato defunto. Restano salvi i diritti dell’associato derivanti da obbligazioni che l’associazione avesse contratto con lui ad altro titolo, ivi inclusi prestiti infruttiferi, così come gli obblighi per eventuali crediti – pecuniari o di prestazione – che dovesse ancora vantare l’associazione nei suoi confronti, crediti per i quali l’associazione può richiedere l’esecuzione in forma specifica ovvero rivalersi sui suoi eredi.

Articolo 8 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi occasionali;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto  del suo scioglimento, in forme dirette, indirette e/o differite salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste. E’ fatto obbligo all’Associazione, nelle persone dei membri del Consiglio Direttivo di redigere annualmente il Rendiconto economico e finanziario e di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 9 – Il PROGETTO INTESA adotta modalità organizzative rispettose del principio di democraticità interna ed è strutturato nel seguente modo:

  1. Assemblea degli Associati
  2. Presidenza
  3. Consiglio Direttivo

Articolo 10 – Per poter coprire cariche sociali, sono necessari i seguenti requisiti:

  1. aver compiuto la maggiore età;
  2. non aver riportato condanne per delitti dolosi in passati in giudicato;
  3. non essere stati assoggettati da parte del CONI ovvero dall’Ente (Federazione, Disciplina sportiva associata e/o Ente di promozione sportiva) cui l’associazione sportiva dilettantistica è affiliata a squalifiche o inibizioni complessivamente superiori a tre anni (con provvedimento disciplinare definitivo):
  4. essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nel caso di Associato – persona giuridica, i requisiti, di cui ai punti 1,2 e 3, debbono essere posseduti dal relativo rappresentante legale.

Le cariche sociali sono assunte nel rispetto delle ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento sportivo e dall’ordinamento statale.

E’ in particolare fatto divieto agli amministratori di ricoprire carica sociali in altre società o associazioni sportive nell’ambito della stessa disciplina sportiva; si rinvia alle previsioni di legge e ai regolamenti e delibere adottati e da adottarsi da parte del CONI per i casi di contemporanea presenza di cariche ricoperte in discipline sportive diverse, cariche ricoperte all’interno dei comitati e delle strutture provinciali, regionali o nazionali, altri casi di doppie cariche non espressamente vietati dalle norme.

Articolo 11 – L’anno sociale decorre dal 01/07 al 30/06 dell’anno successivo. L’Assemblea ordinaria, tra i cui compiti rientra quello di approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Le convocazioni di assemblee straordinarie, oltre che dal Consiglio Direttivo, possono essere richieste da un decimo degli Associati, che dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo, proponendo l’ordine del giorno; in tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data della domanda.

La convocazione delle assemblee deve essere effettuata mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci, almeno 8 giorni prima dell’adunanza, mediante modalità individuate dal Consiglio Direttivo quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione dell’annuncio su sito internet del sodalizio o sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.

L’assemblea  potrà riunirsi in seconda convocazione, nel caso che alla prima non fosse presente la maggioranza prevista, purchè sia data nuova comunicazione con le stesse modalità previste per la prima convocazione ovvero la data e l’ora della eventuale seconda convocazione siano esposte nella prima comunicazione. La data della seconda convocazione non potrà comunque coincidere con quella della prima comunicazione, dovendo differire per almeno un giorno.

Articolo 12 – L’associato che ha diritto di intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo o un dipendente dell’associazione stessa. Ciascun socio non può essere titolare di più di una delega.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Gli associati minorenni non hanno il diritto di voto ma possono partecipare all’assemblea anche con il genitore firmatario il modulo di adesione ed hanno il diritto di essere ascoltati.

Articolo 13 – Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima ed in seconda adunanza. In terza adunanza, da indirsi almeno ad un mese dalla prima, l’assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in prima e seconda adunanza.

Articolo 14 – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da u socio designato dalla maggioranza dei soci presenti. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dell’Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Articolo 15 – L’Assemblea degli Associati è l’organo sovrano dell’Associazione ed è competente a deliberare su:

In sede ordinaria:

  1. approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo e, ove previsto, di quello Preventivo;
  2. approvazione della relazione tecnica curata dal Consiglio Direttivo
  3. approvazione del programma delle attività;
  4. elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo scelti fra gli Associati e attribuzione delle cariche previste all’art.17 dello statuto;
  5. delibera in merito ad eventuali conferimenti di incarichi retribuiti a persone che siano componenti del Consiglio Direttivo;
  6. approvazione e modifiche dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo;

In sede straordinaria

  1. revisioni e modifiche dello statuto;
  2. scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

Hanno diritto di voto gli Associati maggiorenni, purché in regola con il pagamento della quota associativa. L’elezione degli Organi dell’Associazione è informata a criteri di massima partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra i tre e gli undici componenti, secondo l’indicazione offerta dall’Assemblea dei soci in sede di elezione, tenuto conto delle esigenze espresse dal Consiglio uscente.

Al Consiglio Direttivo sono invitati permanenti, senza diritto di voto qualora non eletti come consiglieri:

  • i legali rappresentanti degli enti collettivi soci dell’associazione, anche per il tramite di un loro delegato;
  • i referenti delle discipline promosse dall’Associazione, nelle persone individuate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – la struttura del Consiglio Direttivo prevede al suo interno:

  1. Presidente
  2. Il Vice Presidente, con funzioni suppletive del presidente;
  3. Il Segretario

Articolo 18 – La durata della carica sociale è prevista per un periodo di quattro anni. I consiglieri possono essere rieletti alla cessazione del mandato: in caso di dimissioni, rinuncia, cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere in carica, subentra il primo dei non eletti.

Il contemporaneo venir meno di due o più consiglieri comporterà la convocazione dell’assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta lo riterrà opportuno e sarà convocato su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un consigliere. Le riunioni saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato dall’avviso di convocazione. Detto avviso dovrà essere inviato o consegnato a mano per lettera, almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso d’urgenza, per fax, e-mail, telegramma o telefonicamente, con un preavviso di almeno ventiquattro ore. Sarà, tuttavia, validamente riunito il Consiglio, anche in assenza di formale convocazione, quanto siano presenti tutti i consiglieri in carica. Le sue riunioni sono valide quanto è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quella del Presidente.

Articolo 19 – Spetta al Consiglio Direttivo:

  1. deliberare in merito alle domande di ammissione ed ai provvedimenti di esclusione dei soci e di eventuali provvedimenti disciplinari. Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi singoli componenti il compito di accogliere le domande di adesione dei soci individuali mentre la valutazione dell’ammissione dei socie collettivi, richiedendo una valutazione congiunta, non è delegabile;
  2. convocare l’assemblea degli Associati;
  3. predisporre il Rendiconto Economico e Finanziario Consuntivo e, in caso lo si reputi necessario, quello Preventivo. Il Rendiconto resterà presso la sede dell’Associazione negli otto giorni precedenti quello di convocazione dell’Assemblea. Chiunque può richiedere copia e ottenerla a proprie spese;
  4. Stabilire l’ammontare delle quote associative e degli eventuali corrispettivi specifici richiesti per partecipare alle attività associative;
  5. Compilare il programma agonistico e delle manifestazioni, rendere conto dell’utilizzo degli impianti, predisporre ed approvare il programma ed i modi di utilizzo degli impianti;
  6. Decidere su tutte le questioni che riguardano l’associazione e gli Associati;
  7. Redigere il regolamento interno.

Articolo 20 – Il Presidente è il legale rappresentante, il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza o di impedimento e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente e immediatamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Articolo 21 – Il Consiglio Direttivo deve assicurare una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Le eventuali spese di riproduzione dei documenti sono a carico del richiedente.

Articolo 22 – In caso di scioglimento del PROGETTO INTESA, l’Assemblea nominerà i liquidatori, determinandone i poteri e la eventuale remunerazione, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni.

Eventuali eccedenze finanziarie e/o patrimoniali risultanti con le scritture di chiusura, saranno devolute esclusivamente a fini sportivi, e in ogni caso a fini di utilità sociale salvo diversa destinazione imposta dalla legge e nel rispetto delle procedure da questa  previste, la scelta di tale destinazione compete all’Assemblea degli Associati con le stesse maggioranze previste per la procedura straordinaria, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, delle Legge 662/1996.

Articolo 23 – Qualunque controversia insorta fra associati, associazione, Consiglio Direttivo, liquidatori, i membri degli organi associativi in dipendenza di affari sociali, nell’interpretazione e/o esecuzione del presente statuto saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza, ovvero, nei caso in cui non sia possibile, ricondursi ad un’unica Federazione competente sulla singola questione, seconde le regole previste dal Coni. Nel caso di norme o disposizioni sopravvenute che prevedano il ricorso agli strumenti della giustizia ordinaria, si intenderà la presente clausola arbitrale quale via obbligatoria di primo grado, con l’obbligo per il collegio arbitrale di attenersi alle procedure giudicanti previste dal CONI o  se in contrasto con la normativa vigente – alle regole dell’arbitrato rituale.

Articolo 24 – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizione del codice civile, in particolare degli articoli compresi tra il 14 e il 35, le disposizioni relative agli enti associativi senza scopo di lucro ed a quanto previsto in statuti e regolamenti degli Enti (Federazioni, Disciplina sportive associati e/o Enti di promozione sportiva) cui l’associazione risulti affiliata nelle parti riguardanti le Associazioni affiliate.

 

Gualtieri, 19 marzo 2015